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2023-05-23

Detrazione spese di ristrutturazioni all'erede: non spetta se l'immobile è locato

Le detrazioni relative alle spese sostenute dal de cuius, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico, si trasmettono esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene, diversamente, il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante al beneficio fiscale in parola.

Lo ha precisato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con Sentenza del 23/03/2023 n. 130, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando che il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dall’art. 16-bis, co. 8, TUIR, per la detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile.

Secondo quest'ultimo, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.

In sostanza, nel caso in commento, il contribuente, pur mantenendo il “possesso mediato” degli immobili locati, non conserva in alcun modo la “detenzione materiale e diretta”, specificamente richiesta dalla legge, di tali immobili, la quale, semmai, spetta ai soli conduttori degli stessi in virtù del vincolo contrattuale originariamente intercorso fra questi e il de cuius.

La norma fiscale ha chiaramente inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell'edificio ai soli detentori "materiali e diretti" del bene, in ipotesi il contribuente ove avesse avuto oltre la proprietà anche la residenza nell'abitazione.

Anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti in merito, precisando che, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. 

In sostanza la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1).

A tale riguardo la Circolare del 2017 ha precisato che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; 
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità; 
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. 

Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3).

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