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Fisco e Tasse

2023-04-24

Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MIMIT specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:

  • si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
  • per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”

Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le Camere di commercio di cui all'allegato “A” al decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti.

Attenzione al fatto che, le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine.

Ricordiamo che entro il 30 giugno 2023 va versato il Diritto Camerale annuale. La norma specifica che il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi pertanto il diritto camerale potrà essere versato con maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio. 

Con la Nota n 339674 dell'11 novembre 2022 il MIMIT ex MISE ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2023, di fatto si confermano le misure degli anni passati.

Per quanto riguarda le misure fisse si premette che queste sono state indicate nella tabella che segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale

  • per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
  • per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

In particolare, le misure fisse per il  diritto annuale 2023 sono le seguenti.  

 MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE  importi 2023
Sede Unità locale
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA    
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)
44 euro 8.80 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede   Unità locale 
Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
Società semplici agricole 50 euro 10 euro
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro
Soggetti iscritti al REA 15 euro  
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le seguenti aliquote:

Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
ALIQUOTE
da euro a euro  
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001%
(fino ad un massimo di €40.000,00)

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Diritto Camerale 2023: modalità e termini di versamento

Il diritto camerale viene versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.

La nota in oggetto specifica che le misure su indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In particolare, viene specificato che le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero. 

A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.
Inoltre, nel provvedimento che autorizza sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.

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