Fisco e Tasse
2023-03-16
Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
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