Fisco e Tasse
2022-07-20
Riduzioni accise benzina: proroga al 21 agosto
Ieri 19 luglio è stato diffuso un comunicato stampa del MEF che informa di una nuova proroga della riduzione delle accise sui carburanti.
In particolare, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
In precedenza era stato pubblicato in GU n 154 del 4 luglio 2022 il decreto MEF 24 giugno 2022 recante riduzioni, per il periodo 9 luglio-2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.
In particolare, il decreto prevedeva la riduzione delle aliquote di accisa:
- sulla benzina,
- sul gasolio
- e sui GPL impiegati come carburanti;
lo stesso DM prevedeva altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 (data prorogata al 21 agosto)
- a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti entro il 9 agosto 2022 comunicano all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.
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