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2022-10-17

Sale da ballo e discoteche: versamenti Iva e ritenute entro il 17 ottobre

In scadenza lunedì 17 ottobre il pagamento di ritenute e addizionali sui redditi e su quelli assimilati e dell'IVA per i gestori di discoteche e sale da ballo che hanno goduto della sospensione relativa ai versamenti di gennaio 2022.

Ricordiamo che queste attività erano rimaste chiuse fino al 31 marzo 2022 per effetto dei decreti Sostegni bis e ter con conseguente sospensione dei pagamenti fiscali del primo trimestre 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL n 4/2022. 

Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì prossimo in un unica soluzione e senza sanzioni e interessi.

Ricordiamo che la sospensione ha riguardato in particolare:

  • le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973) e le trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale all’Irpef, che gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, avrebbero dovuto operare, in qualità di sostituti d'imposta, a gennaio 2022;
  • e quelli relativi ai pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nello stesso mese di gennaio. 

In realtà, questi adempimenti avrebbero avuto scadenza il giorno 16 ottobre, che però cade di domenica. Dunque, gli adempimenti slittano a lunedì 17 ottobre.
Ricordiamo la conversione in legge del cd. Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 pubblicato in GU del 27.01.2022) contenente nuove misure a sostegno delle imprese ha visto modifiche fino alle ultime ore.

In base all'emendamento all'articolo 1 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, era stato previsto lo slittamento dei termini per il pagamento di IVA e ritenute per determinati soggetti. 

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività erano vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero:

  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati

erano stati sospesi i termini relativi ai versamenti:

  • delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel primo trimestre 2022 (l'emendamento ha espressamente previsto il termine del 31 marzo 2022 rispetto al testo del DL che prevedeva il 31 gennaio 2022);
  • relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio febbraio e marzo 2022. 

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (precedentemente la data era il 16 settembre 2022). 

Come sempre in questi casi, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

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