Fisco e Tasse
2023-04-12
Spese trasporto pubblico: invio dati per la Precompilata
Pubblicato in GU n 83 del 7 aprile il Decreto MEF del 29 marzo 2023 relativo alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati vanno inviati entro il 16 marzo dell'anno successivo (prorogato rispetto al 28 febbraio)
Attenzione, le comunicazioni sono effettuate:
- in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024
- e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell'anno precedente, on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta.
Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni Sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%
Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.
L’agevolazione riguarda:
- sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico,
- sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.
Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.
In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
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