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2022-07-14

Superbonus villette: proroga di 3 mesi nel Decreto Aiuti

Il Decreto Aiuti approvato alla Camera dei Deputati l’8 luglio scorso con il testo blindato diventerà legge. 

Esso contiene alcune importanti novità in materia di superbonus 110 per cento con riferimento alle villette unifamiliari.

In particolare, l’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione Superbonus al 110%

La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. 

La disposizione in esame, comma 1, lettera a), sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 8-bis, proroga il termine previsto per avvalersi della detrazione a seguito di lavori realizzati su unità immobiliari da persone fisiche. 

Si stabilisce infatti che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

La Relazione illustrativa al decreto in conversione, specifica che si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Si precisa altresì che, ai fini del computo del 30 per cento dell'intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 (ovvero non solo gli interventi trainanti e trainati sopra descritti). 

Pertanto i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.

Sempre in tema di villette e superbonus ricordiamo anche che per il calcolo della soglia occorre fare riferimento a un chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate che in una faq pubblicata sul proprio sito ha richiamato un interpello precedente su argomento analogo il n. 791 del 2021. 

Si riporta la faq integrale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

D: Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati? 

R:La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. 

In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. 

In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. 

Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute.

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