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Fisco e Tasse

2023-01-31

Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle

Con Provvedimento n 27696 del 30 gennaio le Entrate pubblicano le regole su come sanare le irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.

In particolare, possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.

Il provvedimento specifica che la regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. 

Attenzione al fatto che il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

  • la prima entro il 31 marzo 2023 
  • la seconda entro il 31 marzo 2024. 

É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento specifica che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 da:

  • contribuente, 
  • sostituto d’imposta, 
  • intermediario 
  • altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, 

che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. 

Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente. 

Attenzione al fatto che, viene specificato che la definizione agevolata di cui si tratta non è applicabile:

a) alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2.; 

b) alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023; 

c) alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione; 

d) agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 2 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura. 

Inoltre la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

L’esclusione rileva con riferimento:

  • alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, 
  • alle violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)

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